Scuola di Specializzazione in Psicoterapia della Gestalt Analitica individuale e di gruppo
Istituto Gestalt Analitica
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REGOLAMENTO DELLA SCUOLA QUADRIENNALE DI FORMAZIONE IN PSICOTERAPIA
GESTALTICO-ANALITICA INDIVIDUALE E DI GRUPPO


Articolo 1
(Finalità)

Il presente regolamento definisce gli organi della Scuola di specializzazione quadriennale in Psicoterapia Gestaltico-Analitica (in seguito denominata Scuola) e le rispettive funzioni, i criteri di ammissione, i sistemi di valutazione intermedi e finali, i criteri per le abbreviazioni di corso — a seguito di trasferimento da altre scuole riconosciute — nonché per l’assegnazione delle borse di studio, del prestito onore e del diploma finale di specializzazione.

Articolo 2
(Organi della Scuola)

1)    Sono Organi della Scuola:

a.     il Comitato Scientifico;
b.     il Rappresentante Legale;
c.     il Direttore;
d.     il Segretario Didattico
e.     i Didatti;
f.      il Collegio dei Didatti;
g.     i Docenti;
h.     la Commissione Paritetica

Articolo 3
(Il Comitato Scientifico)

1)    Il Comitato Scientifico è garante delle attività scientifiche e didattiche del Scuola e presenta ogni anno al Ministero una relazione illustrativa sul programma svolto dall’istituto nell’anno immediatamente precedente e su quello da svolgere nell’anno successivo.

2)    Il Comitato Scientifico è composto da quattro membri:

  1. il Rappresentante legale;
  2. il Direttore;
  3. il Segretario didattico;
  4. un docente universitario nelle discipline di cui all’art. 8, comma 3, del Decreto del MURST dell’11 dicembre 1998, n. 509, che non deve avere alcuna attività di docenza o di  didattica all’interno della Scuola, il quale assume la carica di Presidente del Comitato Scientifico.
Articolo 4
(Il Rappresentante Legale)

1)    Il Rappresentante Legale ha la rappresentanza e la responsabilità legale dell’ente organizzatore.
2)    È compito del Rappresentante Legale nominare:

a.     il Direttore;
b.     il Comitato Scientifico in concerto con il Direttore;
c.     firmare insieme al Direttore e al Segretario didattico i diplomi finali.

Articolo 5
(Il Direttore)

1)    Il Direttore è nominato dal Rappresentante legale tra i professionisti che abbiano le seguenti caratteristiche:
a.       essere iscritti all’Ordine degli Psicologi o a quello dei Medici;
b.       avere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività psicoterapeutica da almeno 10 anni;
c.       essere iscritti all’elenco interno dei didatti dell’AIGA ed avere ottenuto il riconoscimento del titolo di didatta supervisore dalla FISIG - Federazione Italiana Scuole e Istituti di Gestalt.

2)    È compito del Direttore:
  1. Rappresentare la Scuola nei diversi contesti ad esclusione di quello guridico-legale;
  2. istituire il corso per allievi didatti al quale possono accedere esclusivamente i diplomati iscritti      all’Aiga, inseriti nell’elenco degli psicoterapeuti incaricati dalla scuola per la formazione individuale degli allievi;
  3. incaricare i Didatti per l’effettuazione dei colloqui di ammissione alla Scuola di cui al successivo art. 11 del presente regolamento;
  4. nominare e presiedere la Commissione d’esame composta da almeno tre didatti;
  5. programmare il calendario delle attività didattiche e le date degli esami in concerto con il Segretario      didattico;
  6. presiedere le riunioni del Collegio dei Didatti;
  7. firmare, insieme al Responsabile legale e al Segretario didattico, i Diplomi di Specializzazione;
  8. firmare e rilasciare le certificazioni agli allievi.

Articolo 6
(Il Segretario Didattico)

1)    Il Segretario Didattico è nominato dal Direttore tra i Didatti che abbiano le seguenti caratteristiche:
  1. essere iscritti all’Ordine degli Psicologi o a quello dei Medici;
  2. avere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività psicoterapeutica da almeno 10 anni;
  3. essere iscritti all’elenco interno dei didatti dell’AIGA ed avere ottenuto il riconoscimento del titolo di didatta supervisore dalla FISIG - Federazione Italiana scuole e Istituti di Gestalt.
2)    È compito del Segretario Didattico:
  1. sostituire il Direttore in tutti i casi di impedimento di quest’ultimo;
  2. redigere i verbali delle riunioni inviandone copia a tutti i membri del Collegio dei Didatti;
  3. coordinare i Didatti;
  4. coordinare la segreteria didattica;
  5. programmare il calendario delle attività didattiche e le date degli esami in concerto con il Direttore;
  6. verbalizzare gli esami, curare i libretti degli allievi e tutta la documentazione della Scuola;
  7. assegnare il relatore ed il correlatore per la discussione delle tesi, sentito il docente e/o il didatta interessato;
  8. predisporre un apposito libretto curriculare, cartaceo oppure online, che consenta all’allievo e al Collegio dei Didatti, il controllo delle attività svolte per sostenere gli esami annuali e finali ivi compresa l’attività di formazione personale e quella finalizzata allo sviluppo di competenze relazionali, specificamente relative alla conduzione di un’adeguata relazione terapeutica.

Articolo 7
(I didatti)

1)    Per diventare didatta della Scuola di formazione è indispensabile:
  1. Effettuare il corso quadriennale previsto dalla Scuola;
  2. avere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività psicoterapeutica da almeno 6 anni;
  3. essere iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti incaricati dalla scuola per la formazione personale degli      allievi.
2)    I didatti sono responsabili della formazione esperenziale degli allievi nonché della supervisione, effettuano i colloqui di selezione e intervengono nel sistema valutativo degli allievi, sia nella fase intermedia che finale, e nella valutazione delle abbreviazioni di corso, secondo le modalità previste dagli articoli 10, 11, 12 e 13 del presente regolamento.

Articolo 8
(Gli Allievi didatti)
Per diventare allievo didatta della Scuola di Formazione sono indispensabili i seguenti requisiti:
  • Almeno tre anni dal conseguimento dell'attestato di specializzazione;
  • età minima 35 anni;
  • almeno trecento ore di psicoterapia individuale, comprensive di quelle effettuate durante il corso quadriennale di specializzazione e trecento ore di gruppo, comprensive di quelle svolte durante il quadriennio di specializzazione;
  • essere entrato a far parte dell'elenco degli psicoterapeuti accreditati dalla Scuola;
  • congrua esperienza clinica autocertificata (casi clinici trattati dal diploma di specializzazione in poi, gruppi condotti e qualunque altra esperienza possa rientrare in ambito clinico);
  • Socio ordinario AIGA.

Articolo 9
(Il Collegio dei Didatti)

1)    Il Collegio dei Didatti è composto da tutti i Didatti della Scuola e si riunisce almeno quattro volte l’anno su convocazione del Direttore.
2)    Il Collegio dei Didatti svolge le seguenti funzioni:
a.    individua ed aggiorna il numero di insegnamenti da impartire durante il corso, che non debbono essere inferiori a quindici e devono fare riferimento alle aree disciplinari di cui all’art. 8, comma 3, del D.M. del MURST dell’11/12/98, n. 509;
b.    delibera in merito alla qualità della didattica e individua i docenti competenti per lo svolgimento delle lezioni;
c.    approva la data di inizio e fine di ciascun corso e il calendario delle lezioni programmati dal Segretario didattico e dal Direttore;
d.    stabilisce le modalità degli esami annuali e della prova finale per il conseguimento del titolo;
e.    determina, entro il limite di cui all’art. 4, comma 1 del MURST 11/12/98, n. 509, il numero massimo degli allievi iscrivibili a ciascun corso, tenuto conto delle strutture didattico formative della Scuola;
f.    redige la graduatoria di cui al successivo art. 10 e delibera circa l’ammissione dei candidati e l’attribuzione delle borse di studio;
g.    decide sulle abbreviazioni di corso e stabilisce il piano di studi personalizzato per l’allievo.
h.    Si occupa del miglioramento dei programmi di formazione, della valutazione degli allievi, dei tirocini, dei laboratori e dell’organizzazione generale.


Articolo 10
(I Docenti)

1)    Sono Docenti i titolari di tutti gli insegnamenti previsti dal corso che non abbiano la responsabilità della formazione personale degli allievi.
2)    I docenti sono nominati dal Direttore che affiderà gli incarichi sia agli allievi didatti della scuola che a professionisti esterni, individuati tra docenti e ricercatori di università italiane e straniere o tra persone di specifica e documentata esperienza nel settore della psicoterapia.

Articolo 11
(Modalità di iscrizione al corso)

1)    Per iscriversi alla Scuola Quadriennale di Formazione in Gestalt Analitica individuale e di gruppo i candidati presentano domanda alla segreteria della scuola allegandovi:

  1. il certificato o l’autocertificazione che attesti il possesso del titolo di laurea in psicologia o medicina;
  2. una foto tessera;
  3. la fotocopia di un documento di identità;
  4. il curriculum formativo, scientifico  e professionale completo;
  5. l'elenco delle eventuali pubblicazioni;
  6. il certificato o  l’autocertificazione che attesti il possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo o medico; coloro che non hanno ancora conseguito l’abilitazione professionale possono essere iscritti al corso purché conseguano il titolo di abilitazione all’esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all’effettivo inizio del Corso stesso;
  7. il certificato o  l’autocertificazione che attesti l’avvenuta iscrizione all’Ordine per  coloro che avessero già ottenuto l’abilitazione;
  8. la quota di iscrizione al corso, da versare successivamente alla comunicazione della avvenuta ammissione.

Articolo 12
(Requisiti e criteri per l’ammissione al corso e l’attribuzione delle borse di studio ai fuori sede)

1)    A ogni corso sono ammessi fino a 20 allievi per anno, psicologi o medici, a seguito di una selezione effettuata dal Collegio dei Didatti attraverso la valutazione dei titoli, dei curricula e al risultato dei colloqui di selezione.
2)    Gli allievi sono ammessi al corso da parte del Collegio dei Didatti che valuta, a suo insindacabile giudizio, i titoli e i curricula dei richiedenti e formula una graduatoria il cui risultato è comunicato per raccomandata a/r a tutti coloro che hanno fatto domanda.
3)    I candidati che fanno richiesta di iscrizione sono selezionati in base ai seguenti criteri:

  1. regolarità nella frequenza degli esami universitari (massimo punteggio attribuibile 10 punti);
  2. media di voto degli esami universitari sostenuti (massimo punteggio attribuibile 30 punti): 5 punti da 21 a 24; 10 punti da 25 a 27; 15 punti da 28 a 30;
c.     voto di laurea (massimo punteggio attribuibile 20 punti): 5 punti fino a 99; 10 punti da 100 a 106; 15 punti da 107 a 110; 20 punti per il 110 e lode;

  1. curriculum (massimo punteggio attribuibile 50 punti): 5 punti per ogni lingua straniera conosciuta; 10  punti per ogni laurea o specializzazione universitaria aggiuntiva affine;  fino ad un massimo di 20 punti per pubblicazioni scientifiche in ambito psicologico; fino ad un massimo di 30 punti per esperienze formative documentate in psicoterapia;
e.     sono altresì titoli preferenziali: laurea in psicologia ad indirizzo clinico, laurea in medicina con specializzazione in ambito sociale e/o attività in ambito psichiatrico, psicoterapeutico, psicologico o psicosociale, esperienze formative presso scuole FISIG, psicoterapia con psicoterapeuti accreditati dal CSP o comunque appartenenti all'AIGA, alla FISIG o all’IAAP;

4)    La Scuola assegna fino a cinque borse di studio per ciascun corso, in numero non superiore al 25% degli iscritti al medesimo corso, tra gli allievi fuori sede (cioè che sostengono delle spese di viaggio per ogni weekend di corso), laureati in psicologia da non più di due anni che ne fanno richiesta al momento di presentazione della domanda di iscrizione. Il Collegio dei Didatti seleziona e valuta insindacabilmente, in base ai criteri previsti dal comma 3) del presente articolo, coloro a cui assegnare le borse di studio. La borsa di studio, consistente nel parziale finanziamento del corso pari a circa il 10% del costo annuale, è assegnata per l'intero quadriennio a condizione che gli allievi partecipino con impegno a tutte le attività previste dalla Scuola. L'allievo perde definitivamente il diritto alla borsa di studio nei seguenti casi:
a.     assenze superiori al 10% (30 ore complessive annue) in ciascuna delle aree della formazione (aula, tirocinio, terapia individuale) ad esclusione del solo 1° anno;
b.     mancato superamento degli esami annuali di passaggio.

5)    La direzione può, a propria discrezione, permettere la partecipazione di uditori alle singole attività didattiche della Scuola, in numero non superiore a quello degli allievi iscritti e per un numero complessivamente non superiore a 20 partecipanti tra allievi e uditori.

Articolo 13
(Modalità di valutazione degli allievi e rilascio dell’attestato finale)

1)    Per ottenere l'accesso all' anno successivo l'allievo deve aver frequentato almeno l'80% delle ore previste nell'anno.
2)    Durante ciascun anno del quadriennio gli allievi tratteranno per e-learning gli argomenti principali che sono stati oggetto delle lezioni, allo scopo di approfondire i concetti più importanti delle varie tematiche affrontate e, al termine di ogni anno, sosterranno un esame sui testi relativi alle materie studiate. Il superamento degli esami dell’anno è condizione imprescindibile per l’accesso all’anno successivo.
3)    Al termine del secondo anno, oltre all’attività di e-learning e all’esame finale, l’allievo presenta una tesi che riguarderà l’interpretazione in chiave analitica di un film o di una fiaba.
4)    Per ottenere il diploma di specializzazione l’allievo deve dimostrare di aver acquisito le specifiche capacità necessarie per l'esercizio della professione psicoterapeutica, di saper attuare un comportamento corretto dal punto di vista psicoterapeutico, di essere in grado di effettuare correttamente una psicodiagnosi, di saper efficacemente pianificare il suo intervento sia rispetto alla diagnosi sia rispetto allo sviluppo ipotizzabile della situazione clinica. A tal fine, al termine del quarto anno, deve:
  1. presentare due casi clinici seguiti  in supervisione dai didatti del corso, il primo trattato per almeno sei mesi e per non meno di 20 sedute (preferibilmente entro il terzo anno), il  secondo trattato per almeno un anno e per non meno di 40 sedute; uno dei due casi clinici deve necessariamente essere discusso entro la fine del secondo biennio, l’altro potrà essere presentato in una delle successive sessioni previste dalla scuola. Se passati quattro anni dalla fine del  corso l’allievo non avesse ancora completato la discussione, sarà chiamato a rifrequentare l’ultimo anno di corso.
  2. sostenere, durante il quarto anno, due prove pratiche di conduzione di gruppo effettuate con la supervisione di un didatta del corso.
5)    L’allievo, entro il 30 gennaio, comunica alla segreteria didattica, in ordine di preferenza, il nome di tre didatti tra i quali la scuola sceglierà il relatore cui affidarlo al quale farà pervenire la bozza completa della tesi entro 60 giorni dalla discussione, mentre il testo definitivo ed immodificabile dovrà essere inviato in segreteria entro 30 giorni dalla discussione. La segreteria didattica provvederà ad inoltrare per e-mail il testo definitivo al correlatore; sarà cura dell’allievo consegnare il lavoro in forma cartacea al relatore, al correlatore e alla segreteria non oltre la settimana prima della discussione.
6)    Nel caso di mancato superamento degli esami la Commissione può approvare il passaggio all'anno successivo, indicando all'allievo il percorso didattico per il recupero del debito formativo e la data per la ripetizione dell’esame in una successiva sessione. Nelle situazioni più compromesse la Commissione può negare l’ammissione agli esami e/o il passaggio all'anno di corso successivo, invitando l'allievo alla ripetizione dell'anno.
7)    La Commissione, al termine del quadriennio, valuta il grado di maturità personale, il livello di apprendimento e la capacità operativa raggiunti, esprimendo un giudizio in sessantesimi. Ai candidati che raggiungono una valutazione complessiva di almeno 40/60 è rilasciato un “Diploma di specializzazione in psicoterapia Gestalt Analitica individuale e di gruppo”.

Articolo 14
(Criteri per le abbreviazioni del corso)

1)    Sono consentite abbreviazioni del corso a quegli studenti, iscritti all’Albo degli Psicologi o a quello dei Medici, in possesso di idonea documentazione attestante una formazione teorico-pratica in psicoterapia. Tale formazione deve essere stata acquisita dopo la laurea in psicologia o in medicina e chirurgia in una delle scuole di specializzazione in psicoterapia riconosciute dal MIUR, successivamente al riconoscimento medesimo.
2)    Il candidato che intenda usufruire dell’abbreviazione del corso dovrà produrre la documentazione attestante:
a)     gli insegnamenti teorici seguiti;
b)     le esperienze pratiche svolte;
c)     il tirocinio effettuato in strutture pubbliche o private accreditate;
d)     la formazione personale acquisita.
3)    Il Collegio dei Didatti valuta la documentazione presentata dall’allievo, confrontandola con il programma e l’ordinamento didattico della scuola, e stabilisce, per ogni singolo allievo, il percorso integrativo personalizzato che deve necessariamente comprendere un approfondimento del modello specifico della scuola. Il percorso deve, altresì, comprendere una integrazione sia quantitativa (il monte ore totale di attività formativa prima del rilascio del titolo di specializzazione non può essere inferiore alle 2.000 ore) che qualitativa (devono essere integrati quegli insegnamenti teorici e quelle attività esperenziali presenti nell’ordinamento didattico della scuola e non nel curriculum del candidato).

Articolo 15
(Il percorso individuale)

1)    L'allievo ha obbligo di effettuare un percorso individuale di psicoterapia di 40 ore annue. La scuola si impegna a fornire agli allievi l'elenco di professionisti interni della Gestalt Analitica, a tariffa convenzionata, che possiedano i requisiti richiesti per l’affidamento della loro formazione personale.
2)    Per effettuare il training di psicoterapia individuale gli allievi presentano una richiesta alla segreteria didattica indicando, in ordine di preferenza, 3 nomi di psicoterapeuti inseriti inseriti nell’elenco citato al comma 1, che accoglieranno o meno la richiesta in totale autonomia professionale. La scuola non risponde delle scelte autonome dei professionisti. Nel caso di risposta negativa dalla terna indicata, l’allievo potrà riconsultare l’elenco e, nel caso non vi siano psicoterapeuti disponibili o graditi all’allievo tra quelli incaricati dalla scuola, verrà fornito all’allievo un elenco di psicoterapeuti esterni tra i quali orientarsi per la ricerca. In quest’ ultimo caso la scuola non garantisce tariffe convenzionate e il costo del training di psicoterapia individuale è lasciato al libero accordo tra psicoterapeuta ed allievo.
3)    Se al momento dell’iscrizione alla Scuola è in corso un training individuale, il Collegio dei Didatti può accogliere la richiesta dell’allievo di continuarlo con il medesimo terapeuta, se è effettuato:
a)         presso soci ordinari dell'A.I.G.A. (Associazione Italiana Gestalt Analitica);
b)         presso appartenenti all'Associazione Internazionale di Psicologia Analitica (I.A.A.P.);
c)         presso ordinari AIPA(Associazione Italiana Psicologia Analitica) e CIPA (Centro Italiano Psicologia Analitica);
d)         presso didatti FISIG (Federazione Italiana Scuole e Istituti di Gestalt);
a condizione che detti psicoterapeuti siano incaricati dalla Scuola e che il training si protragga fino al termine del quadriennio.
4)    Nel caso di interruzione del lavoro personale, prima del raggiungimento del monte ore necessario, il candidato in training deve completarlo scegliendo uno psicoterapeuta tra quelli incaricati dal Collegio dei Didatti. Ingiustificate interruzioni del training personale, che comportino un numero complessivo di sedute inferiore a 20 ore annue con lo stesso terapeuta, non permettono di considerare queste ultime utili al fine del conteggio delle ore di lavoro individuale richiesto.
5)    Situazioni particolari, sottoposte al giudizio insindacabile del Collegio dei Didatti, sono valutate caso per caso.

Articolo 16
(Il tirocinio)

1)    Gli allievi hanno l'obbligo di rispettare durante il tirocinio le seguenti regole di condotta:
a)     ove richiesto portare il camice e tenere applicato ed esposto in modo visibile su quest'ultimo il "pass", consistente in un cartellino con le proprie generalità che viene distribuito all'inizio delle attività di tirocinio;
b)     firmare il foglio di presenza in entrata e in uscita se richiesto
c)     frequentare almeno l'80% delle ore previste in ciascun anno per ciascun settore del Programma di Tirocinio;
d)     seguire le indicazioni dei tutors e fare riferimento a essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
e)     rispettare gli obblighi di riservatezza circa i dati dei pazienti/clienti, i processi produttivi, i prodotti o altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
f)     rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza.
2)    Coloro che frequentano già, a qualsiasi titolo, strutture rispondenti ai requisiti richiesti dal MURST per lo svolgimento del tirocinio, possono svolgerle quest’ultimo in codeste strutture qualora ne facciano richiesta scritta e a condizione che:
a)     tale struttura autorizzi per iscritto l'attività di tirocinio dell'allievo;
b)     alla fine di ogni anno accademico al candidato venga rilasciata una certificazione firmata dal responsabile del tirocinio attestante la frequenza per il minimo delle ore previste dal programma del corso.

Articolo 17
(Modifiche dell’organizzazione e dei programmi didattici)

La scuola, nell'ambito della propria autonomia didattica e nel rispetto delle norme vigenti, si riserva il diritto di modificare in qualunque momento i programmi didattici, i calendari ed il corpo docente.

Articolo 18
(Pubblicità dei programmi didattici)

Gli allievi che ne facciano richiesta, possono richiedere e prendere visione del materiale relativo al corso di formazione presentato al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e dei programmi didattici elaborati dalla Scuola.

Articolo 19
(La Commissione Paritetica)
1)    La Commissione Paritetica è composta dal Collegio dei Didatti e dai Rappresentanti degli allievi eletti in ogni classe. La Commissione Paritetica si riunisce almeno una volta l’anno su convocazione del Direttore.
2)    La Commissione Paritetica svolge le seguenti funzioni consultive:
a)    Qualità della didattica e competenza dei docenti;
b)    Miglioramento dei programmi didattici, dei tirocini e dei seminari ed eventi organizzati;
c)    Osservazione del corretto funzionamento organizzativo.

Articolo 20
(Modalità di pagamento)

1)    Per accedere al primo anno di corso il candidato versa una quota che è stabilita di anno in anno  — e comunque non inferiore al 30% del costo complessivo stabilito per quella annualità — che in caso di rinuncia da parte dell'iscritto, successivamente alla lettera di ammissione, non è in alcun modo restituita.
2)    Il saldo della quota è effettuato, a scelta dell'allievo, in forma rateizzata ovvero con saldo unico, entro il termine dell'anno accademico. Ritardi nel pagamento comportano una mora pari al 3% della somma non versata.
3)    Una volta iniziato il corso l'allievo è impegnato a saldare comunque l'intera annualità, anche nel caso di un suo volontario ritiro.
4)    Le quote di partecipazione al corso sono stabilite annualmente dal Responsabile legale sentito il Direttore; in tali quote non rientrano il training individuale e l'iscrizione all'AIGA in qualità di socio in training, che sono, comunque, obbligatorie

DICHIARO di accettare integralmente il presente regolamento della Scuola quadriennale di formazione in psicoterapia Gestalt Analitica individuale e di gruppo che, firmato in ciascuna pagina per presa visione, allego alla domanda di iscrizione. In particolare, dichiaro di aver preso atto edi accettare quanto contenuto nell’art.18 commi 1 e 3.

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